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LEGGE 675/96
- ARTICOLO 13
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
1. di conoscere, mediante accesso gratuito al servizio al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
3. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiate
interesse, l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al,
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
4. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente supportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
5. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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